Art. 5.
(Requisiti).

      1. Il difensore civico nazionale è scelto fra i cittadini che, in possesso dei requisiti

 

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per essere eletti senatori, diano prova, sulla base di un documentato curriculum, per il prestigio personale e l'attività precedentemente svolta, di sicura competenza in materia giuridico-amministrativa, di conoscenza delle pubbliche amministrazioni e di massima garanzia di moralità ed obiettività.
      2. I difensori civici aggiunti devono possedere gli stessi requisiti previsti al comma 1.